Legge di bilancio 2023: contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”

La legge di bilancio per il 2023 ha rafforzato il contrasto alle cosiddette partite IVA “apri e chiudi”.
L’Agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l’ufficio, l’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.
Nel corso del passaggio parlamentare si è esclusa la responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività relativamente al mancato pagamento della predetta sanzione.
La richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro.

L’opzione per il regime ordinario svincola il contribuente dall’imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti

Il contribuente che assoggettato al regime IVA speciale previsto dall’articolo 74 del DPR 633/1972 che opta per il regime ordinario è svincolato dall’imponibile determinato ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. Lo ha affermato la sentenza della CTR di Venezia, dopo che la Cassazione aveva cassato con rinvio una decisione di senso inverso.

CTR Venezia, sentenza 27 marzo 2015, n. 11/3/15

L’opzione per il regime ordinario svincola il contribuente dall’imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti

Il contribuente che assoggettato al regime IVA speciale previsto dall’articolo 74 del DPR 633/1972 che opta per il regime ordinario è svincolato dall’imponibile determinato ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. La sezione 14 della CTR di Venezia, che il 19 ottobre 2011 aveva sancito che in ogni caso l’imponibile avrebbe dovuto essere quello determinato ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, il 21 dicembre 2011 inverte il proprio orientamento e afferma che l’imponibile è costituito dalle somme effettivamente incassate. Tale impostazione è successivamente confermata anche dalla Corte di Cassazione.