Scostamento importi tra somme in preliminare e in perizia per il mutuo legittima l’accertamento induttivo

Lo scostamento dalle somme indicate nei preliminari di vendita di immobili e nelle perizie di stima per la concessione dei mutui, legittima l’accertamento induttivo, anche nelle operazioni di vendita non caratterizzate dalla richiesta di mutuo.

Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 02/10/2024) 13/11/2024, n. 29285

La trascuratezza nell’inventario apre all’accertamento induttivo

Cass. Civ. sez. trib., 26 settembre 2024, n. 25744

Qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee si determina un ostacolo nell’analisi contabile del Fisco, da cui discende l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l’accertamento induttivo puro e il ricorso alle presunzioni super semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso in cui il contribuente non abbia assolto – già in sede di accesso, ispezione o verifica – l’onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario, egli è tenuto ad esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, onde consentire al giudice di merito, ferma la legittimità del metodo dell’accertamento, di valutarne l’attendibilità.

Ha senso parlare di riservatezza dei dati del contribuente?

Gli attori del sistema tributario sono sostanzialmente 3:

  • LO STATO che esercita il POTERE di imporre i tributi per la sopravvivenza della comunità rispettando i principi di
    • Capacità contributiva,
    • Progressività delle imposte
    • Tassazione del reddito effettivo.
  • L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, cui compete il compito di mettere in pratica il potere e gestire il CONTROLLO affinché sia assicurato il gettito atteso rispettando i diritti del contribuente a
    • Riservatezza
    • diritto ad un contraddittorio con l’amministrazione
    • diritto di difesa.
  • .IL CONTRIBUENTE, cui spetta l’onere di contribuire in ragione della propria capacità contributiva al finanziamento dei servizi di pubblica utilità.
  1. Affinché il sistema fiscale sia in equilibrio, ogni attore deve svolgere il suo ruolo al meglio. E’ evidente che non tutto sta filando liscio.
    • POTERE IMPOSITIVO assunte dal legislatore.
      • REGIME FORFETTARIO degli imprenditori e lavoratori autonomi prevede una tassazione “piatta” con unica aliquota determinata su un reddito forfetizzato, che a mio parer viola il principio di progressività (53.2) il principio di effettività (53.1), ed il principio di uguaglianza (3).
    • CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
      • Anche i controlli hanno spesso ABDICATO alla VERIFICA ANALITICA del reddito effettivo, ricorrendo a parametri ed indici determinati con algoritmi (studi di settore, indicatori sintetici di affidabilità).
      • Eppure l’Amministrazione finanziaria ha da tempo a POTENTI BANCHE DATI nelle quali sono stoccati un’enorme quantità di informazioni sulla vita dei contribuenti.
    • E veniamo al CONTRIBUENTE. Beh, in questo caso basta la constatazione dell’ammontare delle stime sull’evasione per attestare che neppure il contribuente ha contribuito troppo all’equilibrio del sistema fiscale.
    • Una ventata di novità nel sistema fiscale sembrava arrivare dall’introduzione DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE prevista dalla delega per la riforma fiscale.
      • Finalmente, si è detto, uno strumento in grado di mettere a sistema le banche dati in possesso dell’Amministrazione e di scovare schemi e soggetti in odore di infedeltà.
      • Devo dire che, ad oggi, l’attuazione della delega ha un po’ deluso, poiché l’articolo 2 del decreto legislativo 13/2024 prevede che l’intelligenza artificiale sia applicata solo ai fini della SELEZIONE DELLE PERSONE da sottoporre a verifica fiscale e non per l’effettuazione delle verifiche stesse né per l’elaborazione degli accertamenti.
        • Diciamo che la montagna ha partorito un topolino. I motivi sono chiari, poiché L’OPACITÀ dei sistemi di intelligenza artificiali non si sposa con la necessità di motivazione degli atti e di indicazione degli elementi di prova che supportano l’accertamento. Per non parlare della quasi generalizzata previsione del contraddittorio preventivo.
        • RIMEDI: utilizzo della XAI (Intelligenza artificiale spiegabile)
      • In ogni caso va rilevato che il reclutamento dell’intelligenza artificiale tra gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria HA INDOTTO LA DOTTRINA AD INTERROGARSI sulle INSIDIE che il nuovo sistema potrà comportare, in particolare alla RISERVATEZZA dei dati dei contribuenti e sulla necessità di bilanciamento tra la tutela del diritto alla riservatezza ed interesse pubblico alla fedeltà fiscale.
        • A mio avviso il problema della riservatezza NON È NUOVO, ma risale quantomeno al 1973, anno dell’istituzione dell’anagrafe tributaria: la riservatezza del contribuente diventa solo OGGI D’ATTUALITÀ poiché, grazie all’impiego di potenti sistemi informatici, l’efficace interconnessione delle informazioni potrà consentire di estrarre indici di infedeltà fiscale a carico di soggetti o di schemi di operazioni.
      • La domanda da porsi, quindi, non riguarda la legittimità dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito tributario, quanto la legittimazione della raccolta, conservazione e trattamento delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

 

  1. Esiste un diritto alla riservatezza dei propri dati personali?
  • E’ chiaro che la risposta è sì.
  • Anche se non è un principio espresso direttamente in COSTITUZIONE, può essere ricostruito attraverso gli articoli negli articoli 2, 14 e 15 (diritti inviolabili dell’uomo, tutela del domicilio e della segretezza della corrispondenza).
  • In ambito sovrannazionale, la riservatezza trova protezione NELL’ARTICOLO 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e negli ARTICOLI 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

  1. E in ambito tributario esiste il diritto alla riservatezza?
  • In ambito tributario il diritto alla riservatezza trova un LIMITE NELL’ARTICOLO 53 della Costituzione, ovvero nell’interesse dello Stato alla contribuzione da parte dei cittadini al finanziamento delle spese di pubblica utilità. Va quindi fatto un BILANCIAMENTO in termini di proporzionalità tra interesse pubblico e diritto del singolo
  • Benché non esista una GRADUATORIA assoluta dei diritti fondamentali, come affermato dalla Corte Costituzionale, va rilevato come sia nelle decisioni domestiche che in quelle sovrannazionali, l’interesse statale ha sempre avuto la prevalenza sul diritto del privato.
  • La CORTE COSTITUZIONALE, già nel 1992 ha avuto modo di affermare “il dovere di riservatezza connesso al segreto bancario non può coprire illeciti tributari e non può essere di ostacolo all’accertamento dei medesimi” non essendovi da tutelare valori della persona umana ma semplicemente interessi economici e patrimoniali.
  • Non è diverso in ambito europeo, dove lo stesso CONSIDERANDO 4 del GDPR afferma che il diritto alla riservatezza non è un valore assoluto “va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità
  • Così CORTE DI GIUSTIZIA UE ha affermato che la compressione del diritto alla riservatezza di un cittadino non contrasta con gli articoli 7 e 8 della Carta, poiché la riscossione delle imposte e la lotta all’evasione fiscale devono essere considerate compiti di interesse pubblico (Puskar, 2017) ed in virtù del fatto che tra le finalità dell’Unione vi è quella di combattere la frode e l’evasione fiscale internazionali (Sabou, 2013).
  • La CEDU, pur riconoscendo che le SCELTE DI POLITICA FISCALE RIENTRANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLO STATO, ha successivamente che la DISCREZIONALITÀ DELLO STATO IN MATERIA TRIBUTARIA NON SIA ILLIMITATA, e che la legge ungherese che ammetteva la pubblicazione di una lista di grandi evasori comportasse una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
  • Abbiamo compreso, quindi, che nel giudizio di bilanciamento secondo il principio di proporzionalità, L’INTERESSE STATALE PREVALE SEMPRE SUL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE.
  • La normativa europea, tuttavia, prevede una PARTICOLARE TUTELA PER IL CASO DI INGERENZA PUBBLICA NELLA RISERVATEZZA DEL CITTADINO.
    • Oltre al giudizio di BILANCIAMENTO, Convenzione e Carta condizionano la possibilità di limitazione del diritto alla riservatezza da parte di una pubblica autorità anche ad una specifica previsione da parte della legge.
    • Qualche problema in più lo genera l’interpretazione dell’articolo 23 del GDPR, che prevede che la limitazione dei diritti del cittadino possa AVVENIRE “MEDIANTE MISURE LEGISLATIVE”. Il CONSIDERANDO 41 prevede che qualora il regolamento faccia riferimento a una misura legislativa, ciò NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE L’ADOZIONE DI UN ATTO LEGISLATIVO DA PARTE DI UN PARLAMENTO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO”.
    • Credo tuttavia che si possa ritenere che tale INTERPRETAZIONE AMPIA del concetto di “misure legislative” non sia applicabile nel nostro ordinamento, nel quale la Costituzione, in tema di limitazione dei diritti della libertà personale, del domicilio, della libertà e della segretezza della corrispondenza, prevede una duplice riserva, di legge e giurisdizionale. Se ne deve dedurre che anche la compressione del diritto alla riservatezza necessiti di una legge approvata dal Parlamento.
  • Il legislatore domestico sembra invece pensarla diversamente, quantomeno in tema di riservatezza delle informazioni sui contribuenti.
    • Per fare un esempio, il decreto legislativo 13/2024 ha affidato ad un emanando regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, SENTITO IL GARANTE DELLA PRIVACY per la definizione delle specifiche LIMITAZIONI E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO dei diritti afferenti la riservatezza del cittadino CHE ASSICURINO UN EFFETTIVO E CONCRETO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI INTERESSE PUBBLICO.
    • Sarà dunque un REGOLAMENTO DEL MINISTERO DAL QUALE DIPENDE L’AGENZIA deputata al controllo a determinare le modalità con le quali potrà essere limitato il diritto alla riservatezza del contribuente, con il solo onere di sentire il Garante.
    • Anche questo intervento denota la TENDENZA DEL LEGISLATORE DOMESTICO A CONSIDERARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL CONTRIBUENTE SEMPRE RECESSIVO rispetto all’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
    • La specifica modalità prevista dall’esecutivo, tuttavia, appare, per le considerazioni fatte, non perfettamente aderente agli indirizzi della normativa sovrannazionale.
  1. Ha ancora un senso parlare di diritto alla riservatezza?
  • Ha ancora un senso, si tratta di adattare il diritto alla tecnologia e la tecnologia al diritto. Il problema è che la tecnologia avanza ad alta velocità, il diritto fatica ad inseguire.
  • Per quanto riguarda la riservatezza nel settore dei tributi il diritto esiste, ma viene e verrà sacrificato sull’altare del gettito erariale

 

L’assoluzione penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario

Cassazione, ordinanza 3 settembre 2024 n. 23570

La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, purché a tale data il giudizio tributario sia ancora pendente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull’operatività dell’art. 21-bis citato, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, era stato assolto in sede penale con sentenza definitiva, in esito a giudizio dibattimentale, prima dell’entrata in vigore della suddetta novella legislativa.

Ha efficacia retroattiva la modifica della rendita catastale conseguente all’errore dell’ufficio

Cass. civ. sez. V, 13 giugno 2024, n. 16510

In tema di ICI/IMU la regola generale prevista dall’articolo 5, comma 2. del previgente D. Lgs. 504/1992 secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita catastale.

Per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/10/2024, n. 27934

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza.

Indagini bancarie: la Cassazione sull’onere probatorio

Cassazione civile , sez. trib. , 18/09/2024 , n. 25043
In tema di onere probatorio del contribuente nei confronti delle presunzioni fiscali relative ai movimenti bancari, quando l’Agenzia delle Entrate o gli organismi di controllo determinano un’imposta indiretta basandosi sui prelevamenti e versamenti effettuati su conto corrente bancario, il contribuente ha l’onere di fornire una prova analitica e dettagliata per dimostrare che tali movimenti non sono riconducibili ad operazioni imponibili. La presunzione posta a carico del contribuente implica che tutti i movimenti sui conti bancari siano riferiti all’attività economica del contribuente, con i prelevamenti considerati ricavi e i versamenti come corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi. Tuttavia, per superare questa presunzione, il contribuente deve dimostrare in modo analitico e dettagliato che i singoli movimenti non sono imputabili ad operazioni soggette a imposizione fiscale.

IVA: è debitore dell’IVA indicata in fattura il dipendente che abbia emesso fatture false utilizzando, senza consenso, l’identità del datore di lavoro

C. Giustizia UE sez. VIII, 30 gennaio 2024, n. 442

La questione all’esame della Corte riguarda l’interpretazione dell’ articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006( «direttiva IVA»). La Corte ha ritenuto che, ai sensi della suddetta norma, il soggetto che «indica l’IVA» nella fattura e che risponde dell’imposta debba essere identificato con la persona fisica del dipendente che abbia utilizzato in fattura i dati della società datrice di lavoro, senza il consenso e ad insaputa di quest’ultima, sempre che l’identità del dipendente che ha emesso materialmente la fattura sia nota all’amministrazione finanziaria e che la società abbia dimostrato la propria buona fede.

 

Confisca tributaria sempre obbligatoria anche in caso di rateazione

La Corte di cassazione, con sentenza 13 giugno 2024, n. 33154, si è pronunciata in tema di reati tributari e ha chiarito che, a norma dell’art.12-bis del d.lgs. n. 74/2000, il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del prodotto del reato anche in caso di rateazione delle pretese fiscali.

Del contribuente l’onere di provare analiticamente l’estraneità dei movimenti ad operazioni imponibili

Cassazione civile , sez. trib. , 18/09/2024 , n. 25043
In tema di onere probatorio del contribuente nei confronti delle presunzioni fiscali relative ai movimenti bancari, quando l’Agenzia delle Entrate o gli organismi di controllo determinano un’imposta indiretta basandosi sui prelevamenti e versamenti effettuati su conto corrente bancario, il contribuente ha l’onere di fornire una prova analitica e dettagliata per dimostrare che tali movimenti non sono riconducibili ad operazioni imponibili. La presunzione posta a carico del contribuente implica che tutti i movimenti sui conti bancari siano riferiti all’attività economica del contribuente, con i prelevamenti considerati ricavi e i versamenti come corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi. Tuttavia, per superare questa presunzione, il contribuente deve dimostrare in modo analitico e dettagliato che i singoli movimenti non sono imputabili ad operazioni soggette a imposizione fiscale.