IMU: applicabile al convivente di fatto la disciplina prevista per il coniuge affidatario

La disciplina dell’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, la quale dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge all’esito della separazione legale si intenda effettuata a titolo di diritto di abitazione, è applicabile anche alle convivenze di fatto. Lo ha stabilito la CTP di Treviso con la sentenza 559/2018, che ha interpretato la norma in senso costituzionalmente orientato.

L’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 prevede che  “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Nonostante l’esplicito riferimento al rapporto coniugale, la Commissione Tributaria di Treviso ha ritenuto la norma applicabile anche alla convivenza di fatto, quale formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Per tale motivo, quindi, il convivente assegnatario dell’abitazione per effetto della sentenza del tribunale gode, ai soli fini fiscali, di un diritto di abitazione sulla stessa. Ciò comporta che il proprietario non assegnatario non sia tenuto a pagare l’IMU, così come l’assegnataria per la quale l’immobile sia da considerarsi abitazione principale.

ctp-treviso-sentenza-21-dicembre-2018-n-559

Il fondo patrimoniale “tiene” se i debiti tributari sono contratti per scopi estranei alla famiglia

Spetta al giudice il giudizio, da effettuarsi secondo criteri soggettivi e non oggettivi, se i debiti tributari sono stati contratti per scopi estranei alla famiglia, così determinando l’impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 22212 del 3 novembre 2016 che, ribadendo che i debiti tributari si intendono presuntivamente contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, perché l’attività imprenditoriale e/o professionale viene sempre svolta con tale fine, ha sancito che tale valutazione deve essere effettuata dal giudice non in senso oggettivo bensì soggettivo, in base alle scelte discrezionali dei coniugi. Se il contribuente debitore vuole evitare il pignoramento di questi beni deve sempre provare che sono stati effettivamente contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “Il criterio identificativo per i debiti su cui può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non riguarda la natura dell’obbligazione bensì la relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Questo in quanto, ancorché possa essere sufficiente per il creditore procedente che il debito tributario sia sorto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale e/o professionale, occorre la sua attitudine a garantire il potenziale soddisfacimento dei bisogni familiari, intesi non in senso oggettivo bensì soggettivo, ossia come ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare prescelto. Il contribuente che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale deve provare, oltre alla sua regolare costituzione, anche che il debito per il quale il creditore sta procedendo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Questo al fine di consentire al giudice di pervenire, anche in via presuntiva, all’esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia”.

Cassazione, sentenza 3 novembre 2016, n. 22212

Fonte: Il Sole 24 ore