Niente sequestro preventivo per il reato di falsa testimonianza in un processo per usucapione

L’articolo 321 c.p.p. prevede che possa essere disposto il sequestro conservativo nei casi in cui vi sia pericolo che la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso. Il provvedimento cautelare può essere ordinato, pertanto, a condizione che tra il bene sequestrato ed il reato contestato vi sia un rapporto di pertinenzialità. La legittimità del provvedimento è quindi subordinata alla condizione che i beni sequestrati siano in rapporto con la fattispecie criminosa concreta contestata. Il fine del sequestro è, infatti, esclusivamente cautelare, essendo volto ad evitare che la disponibilità della cosa possa consentire di aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o evitare la commissione di ulteriori reati. E’ illegittimo, invece, il sequestro preventivo quando ciò non avviene, come accade nel caso del delitto di cui all’articolo 372 c.p., che non prevede alcuna relazione con i beni. Il reato di falsa testimonianza, infatti, è un delitto contro l’amministrazione della giustizia che si perfeziona nei casi in cui un soggetto affermi il falso o neghi il vero davanti all’Autorità Giudiziaria. Il reato, pertanto, si perfeziona con la semplice condotta che comporti la falsità della testimonianza. Non necessita, in alcun caso, il rapporto con un bene. La semplice circostanza che la testimonianza abbia ad oggetto un bene, non vale a stabilire tra lo stesso ed il reato il rapporto pertinenziale richiesto dall’articolo 321 c.p.p. ai fini della legittimità dell’emissione del provvedimento cautelare.   Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte, che ha sentenziato l’illegittimità di un “sequestro preventivo di un terreno, oggetto di un giudizio per usucapione, disposto in relazione al reato di falsa testimonianza contestato ai testi escussi in esso, difettando qualsiasi rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato ed il bene” (Cassazione 13 febbraio 2019, n. 11164).

La sentenza:

corte-di-cassazione-13-febbraio-2019-n-11164

Sulla responsabilità medica parola alle Sezioni Unite

Non trova ancora unanime interpretazione la questione della responsabilità medica del professionista. La disciplina è oggi regolata dalla legge Gelli Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), che ha cancellato la precedente disciplina della legge 189/2012, introducendo la causa di esclusione della punibilità per il medico imputato di omicidio colposo o lesioni personali colpose. La causa è operativa se l’evento si è verificato per imperizia, escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, ma sono state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali.

L’applicazione della norma ha già trovato incontrato interpretazioni contrastanti. Secondo una prima pronuncia (n. 28187/2017) la disciplina precedente era più favorevole perchè aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La “Gelli Bianco” ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per l’attribuzione della responsabilità, dettando nello stesso tempo una nuova articolata disciplina sulle linee guida che rappresentano il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue espressioni.

Secondo altra interpretazone (50078/2017, invece, la nuova disciplina sarebbe più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione dalla punibilità a favore del medico che, a determinate condizioni opera su tutti i casi di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.

Sul contrasto dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite nell’udienza del 21 dicembre 2017.

fonte: Il Sole 24 Ore

E’ reato la mancata consegna dei libri al socio

Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata non può opporsi alla verifica dei libri sociali da parte del socio non amministratore. Nel caso sia stato emesso un provvedimento d’urgenza a favore di quest’ultimo, la mancata esibizione è penalmente sanzionata.

Lo ha stabilito la la Corte di Cassazione con sentenza 10 novembre 2016, n. 47307, con la quale è stato affermato che “l’intestatario di quote di srl, ancorché non ricopra funzioni gestorie/amministrative nella società, è titolare iure proprio di un diritto potestativo ad avere pieno accesso agli atti dell’amministrazione sociale. Questo in quanto il reato di impedito controllo previsto dall’articolo 2625, primo comma del C.C. non tutela la partecipazione del socio alla vita societaria ma intende presidiare le funzioni di controllo da questi esercitabili sulla gestione/amministrazione della società ed ha carattere inderogabile da parte dell’amministratore anche quando è stato nominato il collegio sindacale. (…). Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto dall’articolo 388 del Codice penale, anche in mancanza di atti fraudolenti, può dirsi integrato in capo all’amministratore che con il proprio comportamento ostruzionistico impedisce al socio non amministratore la consultazione dei libri sociali. Questo in quanto la fattispecie penalmente sanzionata intende punire la mancata ottemperanza ad un obbligo imposto dal giudice laddove questo non sia coattivamente eseguibile senza la collaborazione dell’amministratore”.

Cassazione, sentenza 10 novembre 2016, n. 47307

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Furto di modico valore: costituisce riscontro del dolo un analogo comportamento precedente, seppure non contestato

Il comportamento tenuto dalla lavoratrice in data precedente al furto di modico valore, seppure non disciplinarmente contestato, costituisce riscontro della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta addebitata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza del 3 novembre 2016, n. 22322, che ha affrontato il caso di una dipendente licenziata per un furto di modico valore, riconosciuta da una collega come la persona che nei giorni precedenti aveva sottratto altra merce.

La Suprema Corte ha stabilito che il comportamento tenuto dalla lavoratrice in data precedente all’evento, seppure non disciplinarmente contestato, costituisse riscontro della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta addebitata.

Secondo i giudici di legittimità hanno ribadito che i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio: sotto il profilo psicologico, quindi, può tenersi conto non solo di episodi non contestati disciplinarmente, ma anche di precedenti disciplinari risalenti.

Cassazione, sentenza 3 novembre 2016, n. 22322

Fonte: Il Sole 24 Ore

Facebook è un luogo aperto al pubblico: è reato la molestia sul social network

Costituisce reato di molestia o disturbo alle persone ai sensi dell’articolo 660 del codice penale l’invio di messaggi sgraditi tramite il social network Facebook (660 – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 37596/2014, affermando che Facebook, quale “piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni” costituisce un “luogo aperto al pubblico”, una sorta di “agorà virtuale”. Spetta comunque al giudice valutare se le molestie sono avvenute in luogo aperto al pubblico, verificando se i messaggi sono accessibili alla generalità delle persone ovvero siano inviate ad una persona determinata e da questa sola visibili

Cassazione 11.07.2014, n. 37596