Locazioni non abitative: il mancato rilascio delle autorizzazioni costituisce inadempimento del locatore

Costituisce inadempimento del locatore la mancata concessione dei titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività commerciale, quando ciò dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza del 26 luglio 2016, n. 15377, che ha stabilito che nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio – e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale – costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia consapevolmente accettata, non assumendo alcun rilievo il fatto che il locatore – riconoscendo implicitamente il proprio inadempimento – abbia presentato domanda di concessione in sanatoria e che sulla relativa istanza non ci sia stato ancora un pronunciamento definitivo.

Corte di Cassazione, sentenza 26 luglio 2016, n. 15377

Fonte: Il Sole 24 Ore

Spetta la provvigione anche in caso di intestazione dell’immobile ad un terzo

Spetta la provvigione al mediatore anche se l’appartamento visionato da un soggetto, viene successivamente intestato ad una terza persona.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Lecce con sentenza 28 giugno 2016, n. 688, che ha statuito che “il diritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 c.c., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell’affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, cosicché il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti dell’affare sostituiscano altri a se stesse nella stipulazione del contratto”. 

Corte d’appello di Lecce, sentenza 28 giugno 2016, n. 688

 

Fonte: Il sole 24 Ore

Nulla la locazione dell’immobile abusivo

E’ nullo per illiceità della causa il contratto di locazione di un immobile abusivo.

Così ha sentenziato il Tribunale di Taranto, con sentenza 27 gennaio 2015, n. 28.

Secondo il Tribunale tarantino il contratto di locazione implica l’utilizzazione del corpo del reato, identificato nell’immobile abusivo, al fine di trarne profitto, ficabile ex articolo 240 del codice penale nel canone di locazione retraibile che non è in concreto confiscabile, unitamente all’immobile realizzato abusivamente, soltanto per la prevalenza delle attribuzioni devolute all’autorità amministrativa che determinano l’acquisizione dei predetti beni al patrimonio del Comune, mentre l’applicazione degli istituti generali di diritto penale e processuale penale produrrebbe l’acquisizione al patrimonio dello Stato, ovverosia di un diverso soggetto giuridico».

Ne consegue, prosegue la sentenza, che il contratto di locazione «ha causa illecita e, di conseguenza, è nullo ex art. 1418 codice civile , in quanto diretto ad assicurare il profitto del reato mediante l’utilizzazione della cosa madre, costituente il corpo del reato, per la produzione di frutti civili». In tal modo, continua il giudice, «si consolida ed aggrava l’offesa all’interesse protetto dalla norma penale incriminatrice, pur se in un momento successivo al completamento dell’antigiuridicità della condotta penalmente rilevante, conclusasi con la realizzazione dell’immobile abusivo».

E l’illiceità della causa discende dalla configurazione normativa del negozio delineata dall’articolo 1571 del codice secondo cui «la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo». Infatti, in simili ipotesi, le utilità che il conduttore potrà acquisire mediante il suo diritto personale di godimento «deriveranno da una cosa costituente corpo del reato, mentre il corrispettivo di tale godimento, di per sé illecito, sarà costituito dai canoni di locazione riconducibili nel novero del “profitto del reato” soggetto a confisca facoltativa».

Fonte: Il Sole 24 Ore