Attribuzione del reddito ai soci di società di persone in caso di variazione delle quote

L’attribuzione ai soci del reddito o della perdita prodotti dalle società di persone avviene in base al c.d. principio di trasparenza – tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta.
In caso di variazione in corso d’anno delle quote di partecipazione agli utili tra i soci, la variazione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. In caso di variazione in corso d’anno del numero dei soci, con subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro (a seguito di cessione delle quote, recesso o esclusione), la  variazione ha efficacia immediata; in tal caso, il reddito viene ripartito tra i soci che risultano tali al momento dell’approvazione del rendiconto (Cass. 16 dicembre 2003,  n. 19238).
Occorre, pertanto, distinguere tra variazioni di quote tra soci esistenti (efficacia dall’anno successivo a quello della variazione) e subentro di nuovi soci o uscita di vecchi soci (efficacia immediata).