Nuovi codici Ateco e iscrizione all’Ordine delle società tra professionisti

Treviso, 24 luglio 2025

 

 

 

Una società tra professionisti iscritta a codesto ordine professionale richiede se, a seguito della riforma dei codici Ateco del 2025, l’adozione del nuovo codice 71.20.19 sia riconosciuto ai fini dell’iscrizione all’Ordine.

Ai fini della costituzione di società tra professionisti, la legge 183/2011, articolo 10, commi da 3 a 11, sancisce che l’atto costitutivo debba prevedere:

  1. l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  2. l’ammissione in qualità di soci dei soli  professionisti iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni, nonché’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché’ in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità  di investimento;
  3. criteri e  modalità  affinché’  l’esecuzione  dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai  soci  in possesso   dei   requisiti   per   l’esercizio   della    prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta  dall’utente  e,  in  mancanza  di  tale designazione, il nominativo debba essere   previamente   comunicato   per   iscritto all’utente;
  4. le modalità di esclusione dalla società del socio  che  sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La norma prevede altresì che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

Il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che ha dato indicazioni operative sulle modalità di applicazione della legge istitutiva, prevede, all’articolo 7, l’iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro, riportando la specificazione della qualifica di società tra professionisti. Questo tipo di società, prevede il successivo articolo 8, è iscritta in una sezione speciale degli albi tenuti presso l’odine di appartenenza dei soci professionisti. L’articolo 9 del decreto fissa le modalità di iscrizione all’ordine, prevedendo che la domanda debba contenere:

  1. atto costitutivo e statuto della società
  2. certificato di iscrizione al registro imprese
  3. certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti

Il consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza della legge istitutiva e del regolamento attuativo, iscrive la società nella sezione speciale, indicando la ragione sociale, l’oggetto sociale unico o prevalente, la sede legale, dei nomi dei soci. Le variazioni di tali dati e le delibere che importano variazioni dell’atto costitutivo,  o dello statuto, vanno comunicate all’ordine.

Fatte le doverose premesse, evidenzio che in nessun punto della legge e del regolamento è imposto a codesto Ordine di valutare il codice Ateco di iscrizione al registro delle imprese. La variazione effettuata dalla società vostra iscritta, peraltro, non è frutto della variazione dell’oggetto sociale ma un mero allineamento ai nuovi codici Ateco. Per questo motivo ritengo che tale variazione sia del tutto ininfluente ai fini dell’iscrizione all’ordine.

Solo a solo titolo precauzionale, ritengo che la società, pur non  avendo variato l’oggetto sociale, potrebbe inviare un certificato di iscrizione al registro imprese aggiornato, riportante il nuovo codice Ateco.

Cordiali saluti.

Paolo Dalle Carbonare

Concluso il Master expert solution in contenzioso tributario

Ho concluso oggi il Master Expert Solution in Contenzioso tributario. Un’esperienza innovativa, nella quale oltre alle competenze giuridiche ci sono state trasmesse competenze trasversali, quali il public speaking, il modo per catturare l’attenzione dei giudici in udienza, l’importanza della forza della motivazione e della mentalità vincente. Grazie agli avvocati Sebastiano Stufano e Matteo Fanni per le competenze trasferite e per l’immeritato apprezzamento ricevuto a fine corso.

Congresso UNCAT: La riforma tributaria all’epoca dell’intelligenza artificiale

 

 

Congresso annuale UNCAT: La riforma tributaria all’epoca dell’intelligenza artificiale

Venezia, 4-5 aprile 2025

4 APRILE 2025 – CONGRESSO

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5 APRILE 2025 – CONVEGNO

 

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SISTEMA SANZIONATORIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Solo con la richiesta sorge il diritto all’aggiornamento del canone

La richiesta di aggiornamento del canone di locazione da parte del locatore costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto e il pagamento degli importi aggiornati. In assenza di una specifica richiesta, la previsione contrattuale dell’aggiornamento in base agli indici ISTAT, o altre somme dovute, non comporta la presunzione automatica dell’avvenuta corresponsione delle stesse

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/03/2025, n. 8301

Valido l’accertamento induttivo se la gestione è antieconomica

Sez. n. 7, sentenza n. 1466/2021 dell’1 dicembre 2021, Presidente Fadel Pierantonio, Relatore Minelli Giovanni.

La ricostruzione induttiva dei ricavi ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima in presenza di un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli da attendersi in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta, nonché dell’assoluta diseconomicità della gestione.

La preclusione dell’articolo 32 non può comprimere il diritto di difesa del contribuente

Sez. n. 6, sentenza n. 1078/2021 del 6 settembre 2021, Presidente Fina Sergio, Relatore Feltrin Mario.

L’art. 32 del D.p.r 600 del 1973, in tema di preclusioni alla produzione documentale in giudizio, è norma eccezionale che va applicata in modo tale da non comprimere il diritto alla difesa del contribuente.

E’ valido l’avviso di accertamento che non motiva sulle osservazioni sollevate dal contribuente

Sez. n. 2, sentenza n. 1017/2021 del 2 agosto 2021, Presidente Guidorizzi Marzio, Relatore Troiani Ruggero.

In materia di procedimento di accertamento tributario, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni sollevate dal contribuente, ma non di esplicitarle nell’atto impositivo; pertanto, l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente non può essere dichiarato nullo.

In mancanza di prova, i finanziamenti dei soci sono considerati ricavi

Sez. n. 6, sentenza n. 96/2021 del 14 gennaio 2021, Presidente Fina Sergio, Relatore Perera Paolo.

In materia di finanziamenti soci, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione (vedasi ordinanza n. 16797 del 5 luglio 2013) ha ritenuto fondata la riqualificazione dei finanziamenti dei soci in ricavi, ove difetti la delibera dell’organo amministrativo con cui si richiede il finanziamento. Pertanto, in caso di versamento eseguito in contanti, contabilità inattendibile e difetto della prova contraria in punto di riconducibilità dell’operazione di finanziamento a fatti certi, è legittima la riqualificazione della posta in ricavi.

Assoluzione penale valida solo per le sanzioni nel processo tributario

La Cassazione è tornata a pronunciarsi, con la recentissima sentenza n. 3800/2025, sulla portata applicativa del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024 nell’ambito della riforma fiscale, affermando che la sentenza penale di assoluzione produce effetti nel processo tributario limitatamente alle sanzioni.

Ad avviso della Suprema Corte l’art. 21-bis del d.lgs n. 74/2000, secondo cui «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi» ha valore limitatamente alle sanzioni. Riguardo all’imposta, invece, la sentenza penale deve essere valutata dal giudice tributario alla stregua degli altri elementi a disposizione. Quindi, senza alcun effetto automatico.

Si tratta di una posizione che restringe grandemente la portata dell’art. 21-bis, limitandone considerevolmente l’effetto