Va assoggettata a tassazione separata l’erogazione di assegni divorzili arretrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 3485/2023, depositata il 6 febbraio, 2023, decidendo sul caso di una contribuente che nel 2008 aveva riscosso, in unica soluzione, arretrati dell’assegno divorzile per oltre 7 milioni di Euro. La contribuente, che aveva versato Irpef per 3.200.000 Euro, ne aveva successivamente richiesto il rimborso, ritenendo trattarsi di somma versata una tantum e quindi non avente natura reddituale. Proponeva, in subordine, che gli arretrati fossero assoggettati a tassazione separata.
La Suprema Corte, confermando la decisione della Commissione Regionale, ha rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo che gli arretrati, seppur versati in unica soluzione, mantengano la loro natura reddituale. I giudici di legittimità hanno invece accolto la richiesta subordinata della contribuente, ritenendo che la tassazione separata possa applicarsi anche agli arretrati dell’assegno divorzile, pur in assenza di specifica previsione nell’articolo 17 del D. Lgs. 917/1986. La Corte ha infatti ritenuto che tale articolo contenga un generico riferimento agli emolumenti arretrati, richiamando anche le ipotesi dell’articolo 47 (ora 50) del Tuir. Quest’ultima disposizione assimila ai redditi da lavoro dipendente gli assegni periodici di cui all’articolo 10 sugli oneri deducibili e quindi anche gli assegni divorzili. Per tale motivo gli arretrati dell’assegno divorzile, possono essere assoggettati a tassazione separata.
Cass., Ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3485