Il concordato cambia ancora: flat tax sull’aumento di reddito

Il Sole 24 ore del 10 luglio 2024

Per rinforzare l’appeal (invero non particolarmente sentito) del concordato preventivo, arriva un nuovo “bonus” per chi vi aderirà. Parlamento e Governo stanno ragionando su un nuovo regime opzionale di tassazione sostitutiva, variabile in base al voto conseguito con le pagelle fiscali del periodo d’imposta precedente a quello del concordato. Il prelievo dovrebbe essere del 10% per chi avrà un punteggio non inferiore a otto, del 12% per chi avrà invece un voto compreso tra 6 e 8 e del 15% per chi avrà un voto inferiore alla sufficienza.

 

Contraddittorio generalizzato: il difensore tributario entra subito in campo

La riforma del procedimento e del processo tributario ha comportato un anticipo della fase cruciale della difesa del contribuente. Mentre prima della novella era consentito riservarsi il colpo a sorpresa per il processo, oggi l’articolo 6bis dello Statuto, che introduce il contraddittorio pressoché generalizzato, costringe sia l’Agenzia delle Entrate che il contribuente a mostrare le proprie carte sin dalla redazione dello schema d’atto e dalle conseguenti osservazioni del contribuente. Diventa pertanto cruciale che il difensore tributario entri in campo sin dalle prime battute del rapporto con l’Agenzia delle Entrate: a differenza di un tempo, una cattiva gestione della fase preliminare potrà difficilmente essere aggiustata in fase processuale.

Rapporto tra giudicato penale e processo tributario

Il 24 maggio ho avuto l’onore di intervenire nel seminario dell’Associazione dei difensori tributari per presentare il capitolo predisposto per la nuova edizione dei Saggi di attualità fiscale che uscirà in autunno. Nel corso dei due giorni del seminario sono intervenuti alcuni tra i più prestigiosi studiosi di diritto tributario, a cominciare dal professor Cesare Glendi, per continuare (in ordine di intervento) con i professori Paola Coppola, Massimo Basilavecchia, Alessandro Giovannini, Andrea Poddighe, Leda Corrado Oliva e Paolo Piantavigna. Ho presentato il mio lavoro sul rapporto tra giudicato penale e processo tributario, illustrando le evoluzioni a partire dalla legge 4 del 1929 che prevedeva la c.d. “pregiudiziale tributaria”, fino all’ultimo atto dell’approvazione del decreto legislativo “Sanzioni”, avvenuta proprio nei minuti nei quali stavo svolgendo il mio intervento.

Locandina[1]

P. Dalle Carbonare – L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel sistema tributario, in Il Commercialista Veneto, n. 275, pag.10

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel sistema tributario

P. Dalle Carbonare – “Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il possibile concorso del professionista” in Il Commercialista Veneto n. 273, pag. 19 e segg.

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il possibile concorso del professionista

Dalle Carbonare, P., “Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il possibile concorso del professionista ”, Il Commercialista Veneto, n. 273, 2023

Delitto di sottrazione fraudolenta

Definizione omessi versamenti: irrilevante la cartella di pagamento notificata dopo il 1° gennaio

Il testo del “decreto bollette” del 30 marzo 2023 ha risolto, come sempre a tempo quasi scaduto, l’incertezza creatasi sulla possibilità di definizione agevolata di omessi versamenti dovuti a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza nel caso di notifica di cartelle di pagamento o atti di intimazione tra la data di entrata in vigore della norma ed il perfezionamento dell’adesione.
La disposizione, infatti, prevedeva la possibilità di accesso alla definizione delle rate “scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta”.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 aveva interpretato il mancato riferimento alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio quale volontà del legislatore di inibire la definizione nei casi di cartelle di pagamento o atti di intimazione notificati tra il 1 gennaio 2023 e il versamento integrale o della prima rata dovuta a seguito della definizione.
Sul tema presta soccorso l’articolo 18 del decreto del 30 marzo 2023 che, introducendo l’inciso “alla medesima data” dopo la parola “e per le quali” del comma 219, consente l’accesso alla definizione anche nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto una cartella di pagamento o un atto di intimazione dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Restano da valutare gli effetti della norma di interpretazione per quei contribuenti che, facendo affidamento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, non hanno esercitato il loro diritto di definire in modo agevolato gli omessi versamenti.

Assoggettati a tassazione separata gli arretrati dell’assegno divorzile

Va assoggettata a tassazione separata l’erogazione di assegni divorzili arretrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 3485/2023, depositata il 6 febbraio, 2023, decidendo sul caso di una contribuente che nel 2008 aveva riscosso, in unica soluzione, arretrati dell’assegno divorzile per oltre 7 milioni di Euro. La contribuente, che aveva versato Irpef per 3.200.000 Euro, ne aveva successivamente richiesto il rimborso, ritenendo trattarsi di somma versata una tantum e quindi non avente natura reddituale. Proponeva, in subordine, che gli arretrati fossero assoggettati a tassazione separata.

La Suprema Corte, confermando la decisione della Commissione Regionale, ha rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo che gli arretrati, seppur versati in unica soluzione, mantengano la loro natura reddituale. I giudici di legittimità hanno invece accolto la richiesta subordinata della contribuente, ritenendo che la tassazione separata possa applicarsi anche agli arretrati dell’assegno divorzile, pur in assenza di specifica previsione nell’articolo 17 del D. Lgs. 917/1986.  La Corte ha infatti ritenuto che tale articolo contenga un generico riferimento agli emolumenti arretrati, richiamando anche le ipotesi dell’articolo 47 (ora 50) del Tuir. Quest’ultima disposizione assimila ai redditi da lavoro dipendente gli assegni periodici di cui all’articolo 10 sugli oneri deducibili e quindi anche gli assegni divorzili. Per tale motivo gli arretrati dell’assegno divorzile, possono essere assoggettati a tassazione separata.

Cass., Ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3485

Accordo di riduzione del canone: non serve la registrazione per la prova

Facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 7644/2022) la Corte di Giustizia del Veneto ha confermato che, nel caso di accordo di riduzione del canone, “la prova della data certa può essere data anche da altri fatti oltre da quelli espressamente indicati nell’articolo 2704 c.c.”

Nel caso esaminato dai giudici veneti, l’accordo per la riduzione del canone non era stato registrato dalle parti, ma avevano prodotto le scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante il versamento di un canone ridotto.

CdGT Veneto, Sent. 1072023 del 30.01.2023

Legge di bilancio 2023: assegnazione agevolata dei beni ai soci

La legge di bilancio per il 2023 ha reintrodotto la possibilità di procedere a cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e prevede la riduzione dell’imposta di registro. Destinatari società in nome collettivo società […]