Nuovi codici Ateco e iscrizione all’Ordine delle società tra professionisti
Treviso, 24 luglio 2025
Una società tra professionisti iscritta a codesto ordine professionale richiede se, a seguito della riforma dei codici Ateco del 2025, l’adozione del nuovo codice 71.20.19 sia riconosciuto ai fini dell’iscrizione all’Ordine.
Ai fini della costituzione di società tra professionisti, la legge 183/2011, articolo 10, commi da 3 a 11, sancisce che l’atto costitutivo debba prevedere:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- criteri e modalità affinché’ l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La norma prevede altresì che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che ha dato indicazioni operative sulle modalità di applicazione della legge istitutiva, prevede, all’articolo 7, l’iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro, riportando la specificazione della qualifica di società tra professionisti. Questo tipo di società, prevede il successivo articolo 8, è iscritta in una sezione speciale degli albi tenuti presso l’odine di appartenenza dei soci professionisti. L’articolo 9 del decreto fissa le modalità di iscrizione all’ordine, prevedendo che la domanda debba contenere:
- atto costitutivo e statuto della società
- certificato di iscrizione al registro imprese
- certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti
Il consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza della legge istitutiva e del regolamento attuativo, iscrive la società nella sezione speciale, indicando la ragione sociale, l’oggetto sociale unico o prevalente, la sede legale, dei nomi dei soci. Le variazioni di tali dati e le delibere che importano variazioni dell’atto costitutivo, o dello statuto, vanno comunicate all’ordine.
Fatte le doverose premesse, evidenzio che in nessun punto della legge e del regolamento è imposto a codesto Ordine di valutare il codice Ateco di iscrizione al registro delle imprese. La variazione effettuata dalla società vostra iscritta, peraltro, non è frutto della variazione dell’oggetto sociale ma un mero allineamento ai nuovi codici Ateco. Per questo motivo ritengo che tale variazione sia del tutto ininfluente ai fini dell’iscrizione all’ordine.
Solo a solo titolo precauzionale, ritengo che la società, pur non avendo variato l’oggetto sociale, potrebbe inviare un certificato di iscrizione al registro imprese aggiornato, riportante il nuovo codice Ateco.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare












