P. Dalle Carbonare – “Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il possibile concorso del professionista” in Il Commercialista Veneto n. 273, pag. 19 e segg.
/in Senza categoria/da Paolo Dalle CarbonareDalle Carbonare, P., “Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il possibile concorso del professionista ”, Il Commercialista Veneto, n. 273, 2023
/in Pubblicazioni/da Paolo Dalle CarbonareDefinizione omessi versamenti: irrilevante la cartella di pagamento notificata dopo il 1° gennaio
/in Giurisprudenza tributaria, Pace fiscale/da Paolo Dalle CarbonareIl testo del “decreto bollette” del 30 marzo 2023 ha risolto, come sempre a tempo quasi scaduto, l’incertezza creatasi sulla possibilità di definizione agevolata di omessi versamenti dovuti a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza nel caso di notifica di cartelle di pagamento o atti di intimazione tra la data di entrata in vigore della norma ed il perfezionamento dell’adesione.
La disposizione, infatti, prevedeva la possibilità di accesso alla definizione delle rate “scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta”.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 aveva interpretato il mancato riferimento alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio quale volontà del legislatore di inibire la definizione nei casi di cartelle di pagamento o atti di intimazione notificati tra il 1 gennaio 2023 e il versamento integrale o della prima rata dovuta a seguito della definizione.
Sul tema presta soccorso l’articolo 18 del decreto del 30 marzo 2023 che, introducendo l’inciso “alla medesima data” dopo la parola “e per le quali” del comma 219, consente l’accesso alla definizione anche nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto una cartella di pagamento o un atto di intimazione dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Restano da valutare gli effetti della norma di interpretazione per quei contribuenti che, facendo affidamento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, non hanno esercitato il loro diritto di definire in modo agevolato gli omessi versamenti.
Assoggettati a tassazione separata gli arretrati dell’assegno divorzile
/in Sentenze dello studio/da Paolo Dalle CarbonareVa assoggettata a tassazione separata l’erogazione di assegni divorzili arretrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 3485/2023, depositata il 6 febbraio, 2023, decidendo sul caso di una contribuente che nel 2008 aveva riscosso, in unica soluzione, arretrati dell’assegno divorzile per oltre 7 milioni di Euro. La contribuente, che aveva versato Irpef per 3.200.000 Euro, ne aveva successivamente richiesto il rimborso, ritenendo trattarsi di somma versata una tantum e quindi non avente natura reddituale. Proponeva, in subordine, che gli arretrati fossero assoggettati a tassazione separata.
La Suprema Corte, confermando la decisione della Commissione Regionale, ha rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo che gli arretrati, seppur versati in unica soluzione, mantengano la loro natura reddituale. I giudici di legittimità hanno invece accolto la richiesta subordinata della contribuente, ritenendo che la tassazione separata possa applicarsi anche agli arretrati dell’assegno divorzile, pur in assenza di specifica previsione nell’articolo 17 del D. Lgs. 917/1986. La Corte ha infatti ritenuto che tale articolo contenga un generico riferimento agli emolumenti arretrati, richiamando anche le ipotesi dell’articolo 47 (ora 50) del Tuir. Quest’ultima disposizione assimila ai redditi da lavoro dipendente gli assegni periodici di cui all’articolo 10 sugli oneri deducibili e quindi anche gli assegni divorzili. Per tale motivo gli arretrati dell’assegno divorzile, possono essere assoggettati a tassazione separata.
Accordo di riduzione del canone: non serve la registrazione per la prova
/in Giurisprudenza tributaria, Processo tributario, Ripartizione onere della prova, Sentenze dello studio/da Paolo Dalle CarbonareFacendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 7644/2022) la Corte di Giustizia del Veneto ha confermato che, nel caso di accordo di riduzione del canone, “la prova della data certa può essere data anche da altri fatti oltre da quelli espressamente indicati nell’articolo 2704 c.c.”
Nel caso esaminato dai giudici veneti, l’accordo per la riduzione del canone non era stato registrato dalle parti, ma avevano prodotto le scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante il versamento di un canone ridotto.
Legge di bilancio 2023: assegnazione agevolata dei beni ai soci
/in Agevolazioni, Legge di bilancio 2023/da Paolo Dalle CarbonareLa legge di bilancio per il 2023 ha reintrodotto la possibilità di procedere a cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e prevede la riduzione dell’imposta di registro. Destinatari società in nome collettivo società […]
Legge di bilancio 2023: sanatoria irregolarità formali
/in Legge di bilancio 2023/da Paolo Dalle CarbonareCon l’entrata in vigore della nuova legge di bilancio, sarà possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024
Legge di bilancio 2023: definizione agevolata avvisi bonari
/in Legge di bilancio 2023/da Paolo Dalle CarbonareLa Legge di bilancio 2023 prevede la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni periodi imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%
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