Alternatività tra Inarcassa e gestione separata

Treviso, 16 settembre 2004

OGGETTO: quesito alternatività Inarcassa e gestione separata.

Nel corso dell’incontro del 7 luglio u.s. il Vostro iscritto mi pose un
quesito in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS da parte di un
architetto iscritto all’Albo ma non ad Inarcassa in quanto, oltre allo svolgimento della
libera professione, svolge anche prestazioni di lavoro dipendente.
Argomentava il Vostro iscritto che l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata INPS grava sui lavoratori autonomi per i quali non è stata istituita apposita
cassa di previdenza. A parere dello stesso, pertanto, non sussisterebbe la necessità di
versamento di contributi per le prestazioni di lavoro autonomo da lui effettuate in
qualità di architetto, essendo la cassa di previdenza per gli architetti regolarmente
operante.
La cosa non mi trovò d’accordo in quanto, a mio parere, il principio di
base vigente in materia contributiva è che ogni reddito di lavoro autonomo deve
essere assoggettato a contribuzione. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata ha,
a mio avviso, natura residuale, gravando su qualsiasi prestatore di lavoro autonomo
che, per qualsivoglia motivo non sia iscritto o iscrivibile ad altra forma contributiva.
Il Vostro iscritto, non iscrivibile ad Inarcassa in quanto lavoratore
dipendente, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
A sostegno di tale tesi si veda la sentenza emessa dalla Pretura di
Torino (n. 5891/98), chiamata a decidere sul ricorso proposto da un architetto
iscritto nell’albo degli architetti di Torino, esercente, oltre all’attività libero
professionale, anche l’attività di insegnante in un istituto pubblico. L’architetto,
vistasi negata l’iscrizione ad Inarcassa (art. 3 L. 179/58, come sostituito dall’art. 2 L.
1046/71) lamentava la legittimità della norma che impone l’obbligo di iscrizione (ex
art. 2/26 L. 335/95) alla Gestione separata istituita presso l’INPS, chiedendo la
rimessione della questione alla Corte Costituzionale ai fini della pronuncia di
illegittimità.
La Pretura, con sentenza ben argomentata, dopo aver fatto notare che
“nel quadro normativo attuale, il ricorrente (e come lui gli architetti ed ingegneri
che esercitano in via abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo) è
tenuto, in forza dell’art. 2, co. 26, L. 335/95, all’iscrizione alla Gestione separata
istituita presso l’INPS, in base al principio che ogni attività di lavoro autonomo è
sottoposta all’obbligo di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
ancorché svolta in parallelo ad attività in forza dell’art. 1, co. 2, D. Lgs. 103/96” ,
rigettava le eccezioni sollevate dall’architetto affermandone l’infondatezza, sancendo
la legittimità dell’obbligo, gravante sullo stesso, di iscrizione alla gestione separata
dell’INPS e al versamento del contributo integrativo ad Inarcassa.
Per quanto sopra esposto ritengo di confermare quanto già esposto
all’architetto nel corso del nostro incontro.
Distinti saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare