Aliquote iva intervento di recupero immobiliare

Treviso, 11 novembre 2008

Oggetto: quesito su aliquote IVA applicabile agli interventi di recupero del
patrimonio immobiliare.

L’iscritta chiede lumi in merito alle aliquote IVA applicabili negli appalti
per costruzione di abitazione o ristrutturazione nei casi di appalto dei lavori e di
fornitura e posa in opera operate da ditte diverse. Chiede inoltre se le stesse regole
valgono nel caso in cui il committente richieda l’agevolazione del 36% per il
recupero del patrimonio immobiliare.
Devo anzitutto precisare che la disciplina delle agevolazioni per il recupero
del patrimonio immobiliare non influenza in alcun modo l’applicazione delle
aliquote IVA, che seguono regole indipendenti dal fatto che il committente decida o
meno di giovarsi della detrazione d’imposta del 36%.
Tutti gli appalti per l’esecuzione di opere di recupero edilizio (da eseguirsi
su qualsiasi tipo di immobile) sono da assoggettare all’aliquota del 10%. Tale
aliquota è applicabile fino al 31 dicembre 2010 agli appalti per l’esecuzione di
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre per ristrutturazioni,
risanamenti conservativi e restauri non è prevista una scadenza dell’agevolazione.
Per alcune manutenzioni aventi ad oggetto beni “significativi” (ascensori e
montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di
sicurezza) l’aliquota del 10% è applicabile solo al doppio del valore della
manodopera. In pratica in un appalto di lavori di manutenzione ordinaria per €
100,00, di cui 20 per manodopera, l’aliquota del 10% sarà applicabile solo su un
imponibile di € 40, mentre il rimanente sarà da assoggettare all’aliquota del 20%.
L’aliquota ridotta si applica solo ai contratti di appalto per l’esecuzione dei
lavori di recupero. Nei casi invece di semplice fornitura di materiale dovrà essere
applicata l’aliquota naturale del bene compravenduto, che in alcuni casi è del 20%
(ad esempio per materiali inerti, cementi, laterizi, pavimentazione interna ed
esterna, etc).
Le prestazioni dei professionisti (architetti, ingegneri, geometri) sono in
ogni caso assoggettare all’aliquota del 20%.
Per quanto riguarda invece i contratti di appalto per la costruzione di
fabbricati, l’aliquota del 4% si applica:
 alla costruzione di fabbricati aventi i requisiti previsti dalla legge Tupini
(art. 13 Legge 2/7/49 n. 408) se commissionate da soggetti che svolgono
attività di costruzione di fabbricati per la rivendita e cooperative edilizie;
 costruzione di case di abitazione non di lusso con caratteristiche prima
casa;
 costruzioni rurali;
 interventi volti al superarmento o eliminazione di barriere architettoniche.
Ritengo di aver risposto alla domanda della Vostra iscritta e, restando a
disposiizone per fornire ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare