Agevolazioni ristrutturazione immobili vincolati
Treviso, 2 aprile 2004
Oggetto: agevolazioni per la ristrutturazione di immobili vincolati.
Per quanto riguarda la Sua richiesta specifica devo sottolineare che la
ristrutturazione dei beni immobili vincolati è oggetto di una duplice
agevolazioni. La prima, prevista dalla lettera g) dell’art. 13-bis del Dpr 917/86
(Testo Unico imposte sui redditi), prevede:
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri (…)
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprindentenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente
Ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali
dà immediata comunicazione al competente ufficio delle Entrate del Ministero
delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
La seconda agevolazione, che ci è oggi più familiare, è quella del 36%
prevista in caso di manutenzione straordinaria, restauro conservativo o
ristrutturazione edilizia di tutti i fabbricati, che segue le regole generali.
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, ha stabilito la
cumulabilità con altre agevolazioni già previste per gli immobili sottoposti a
vincolo, ridotte, però, al 50 per cento. In pratica, così come precisato dalla
circolare n. 54 del 1998 e successive, per gli interventi di ristrutturazione
eseguiti su immobili storici e artistici di cui alla legge n.1089 del 1° giugno
1939, il contribuente può usufruire sia della detrazione del 36 per cento prevista
dalla legge n. 449/1997 e successive modificazioni sia della detrazione del 19
per cento prevista dall’articolo13-bis del Tuir, ridotta però al 50 per cento.
Spero di aver soddisfatto la sua richiesta di informazioni. Resto
comunque a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che dovessero
necessitarLe.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare