Accertamento integrativo

Sentenza del 25/05/2009 n. 51
Intitolazione:
Accertamento imposte sui redditi – Avviso di accertamento e
termini – Modifica o integrazione in aumento mediante notifica di
nuovi elementi – Art. 43, comma 3, DPR 29.09.1973, n. 600 – Condizioni e
limiti.
Massima:
Gli accertamenti integrativi, richiamato l’art. 43, comma 3, DPR 29.09.1973,
n. 600, non possono fondarsi sugli stessi elementi di fatto dell’originario
accertamento e comunque la conoscenza dei nuovi elementi deve essere
successiva a quella di cui al notificato originario accertamento. Il
requisito della sopraggiunta conoscenza di nuovi fatti va relazionato alla
data in cui la pregressa rettifica si e’ tradotta in avviso notificato di
modo che restano inutilizzabili gli elementi acquisiti prima di detta
notifica, ancorche’ dopo la redazione del precedente accertamento.