Accertamento bancari: deve essere analitica la giustificazione delle movimentazioni

L’articolo 32, comma 2, del Dpr 600/73, che afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, va interpretato in senso restrittivo.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti la prova  da fornire a cura del contribuente deve essere analitica in merito ad ogni singola movimentazione, che deve trovare riscontro con operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure estranee all’attività aziendale.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6969