Accertamento bancari: deve essere analitica la giustificazione delle movimentazioni
L’articolo 32, comma 2, del Dpr 600/73, che afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, va interpretato in senso restrittivo.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti la prova da fornire a cura del contribuente deve essere analitica in merito ad ogni singola movimentazione, che deve trovare riscontro con operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure estranee all’attività aziendale.