A Reggio Emilia il contraddittorio è obbligatorio

Continua la disputa sull’obbligo di effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale. Questa volta è la Commissione Tributaria di Reggio Emilia a pronunciarsi (sentenza 59 del 16 marzo 2016), affermando che il contribuente ha diritto di partecipare alla formazione dell’atto di accertamento, indipendentemente dalla metodologia di verifica adottata, dal luogo di effettuazione e dal fatto che il tributo sia o meno armonizzato.

I giudici reggiani precisano di ben conoscere gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema corte, ma affermano il principio che le garanzie poste dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto, sono valide a prescindere dal luogo in cui è effettuata la verifica, in quanto la norma tutela la difesa e l’affidabilità dell’accertamento e non il luogo in cui la verifica viene messa in atto. L’articolo 12 dà concreta attuazione agli articoli 97, 53 e 3 della Costituzione, imponendo agli uffici di garantire al contribuente il diritto di partecipare all’accertamento tributario attraverso un vero e proprio contraddittorio pre-accertativo. Diversamente ragionando si realizzerebbe una disparità di trattamento con fattispecie analoghe, con violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pa, di capacità contributiva, della ragionevolezza e del diritto di difesa.

(fonte Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2016)