2017: proroga “super ammortamento” e istituzione “iper ammortamento”

Resta in vigore per tutto il 2017 la possibilità di effettuare l’ammortamento nella misura maggiorata del 40 per cento degli ammortamenti  a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

E’ altresì introdotto l’aumento al 50% dell’ammortamento effettuato su beni ad alto contenuto tecnologico.

Le agevolazioni sopra descritte sono prorogate con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, ovvero sino al 30 giugno 2018 se i beni sono stati ordinati ed accettati dal fornitore entro il 31 dicembre 2017.

Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento delle spese, per i beni mobili si deve far riferimento alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
L’agevolazione è applicabile anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Per i veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa.

In generale possono usufruire dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi.

Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, ossia durevolmente utilizzati ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo
produttivo dell’impresa. Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.