La motivazione dell’avviso di accertamento deve tener conto delle eccezioni del contribuente

La Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità degli avvisi di accertamento basati su parametri o studi di settore, quando l’Ente impositore non  tiene conto delle eccezioni sollevate dal contribuente in fase di contraddittorio endoprocedimentale.

La Corte ha giustificato la propria posizione riaffermando che i metodi accertativi standardizzati rappresentano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza deve essere provata.

Ancora una volta, quindi, è stata ribadita la centralità del contraddittorio tra le parti da effettuarsi prima dell’atto di accertamento.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6971